Sez. 2, Sentenza n. 652 del 17/03/1970 Ud. (dep. 06/03/1971) Rv. 117049 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA SCINDIBILITA - ATTENDIBILITA DELLA CONFESSIONE DELLA PROPRIA COLPEVOLEZZA E INATTENDIBILITA DELLA CHIAMATA DI CORREO - LEGITTIMITA.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IMPUTATO - CONFESSIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA SCINDIBILITA - ATTENDIBILITA DELLA CONFESSIONE DELLA PROPRIA COLPEVOLEZZA E INATTENDIBILITA DELLA CHIAMATA DI CORREO - LEGITTIMITA.*
Nel processo penale la confessione non soggiace alle regole che governano la confessione civile, si che il principio di liberta di apprezzamento delle prove consente al giudice sia di riconoscere per vera tutta la confessione o soltanto talune parti della stessa, sia di ripudiarla in tutto o in partè per conseguenza nulla impedisce al giudice, salvo l'Obbligo di spiegare le ragioni della diversa valutazione, di circoscrivere il valore probatorio della confessione all'autore della medesima e di ritenere non sufficiente la chiamata in correita in essa contenuta ai fini dell'affermazione di responsabilita del chiamato in correita. (V 115253, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)