Sez. 1, Sentenza n. 2622 del 24/10/1967 (Rv. 330004 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - PROPONIBILITA DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL CREDITORE DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE - ISTANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO PRIMA DEL FALLIMENTO - RILEVANZA.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - PROPONIBILITA DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL CREDITORE DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE - ISTANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO PRIMA DEL FALLIMENTO - RILEVANZA.*
Poiche il fallimento produce, con la par condicio dei creditori, la cristallizzazione delle situazioni giuridiche di questi ultimi, il creditore che non si e avvalso prima del fallimento del diritto potestativo di recedere dal contratto stipulato col fallito o di chiederne la risoluzione, non puo esercitare tale diritto dopo la dichiarazione di fallimento. Non integra l'Esercizio di tale diritto la richiesta di sequestro conservativo anteriore alla causa, presentata prima del fallimento, per crediti nascenti dal contratto, sia pure sul fondamento che questo debba essere considerato risolto.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)