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Sez. 1, Sentenza n. 3708 del 30/05/1983 (Rv. 428610 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - PROPORZIONE DA PARTE DI UNO DEI CREDITORI DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428610-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - PROPORZIONE DA PARTE DI UNO DEI CREDITORI DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l'altro non può proporre l'Azione di risoluzione contro la curatela, con effetti, cioè, nei confronti della massa, perché il fallimento determina la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronunzia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della par condicio. Tale principio opera, per i fatti di inadempimento anteriori al fallimento, anche quando il curatore sia subentrato nel contratto ex art. 72 legge fall.. (Conf 2295/71, mass n 353147; (Conf 2252/71, mass n 353075; (Conf 251/70, mass n 345086; (Conf 2622/67, mass n 330004).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)