Sez. 5, Sentenza n. 9777 del 18/06/2003 (Rv. 564404 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Art. 56 d.P.R. n. 43/73 - Disapplicazione per incompatibilità con gli artt. 2.1 del Reg. CEE n. 1031/88 e 201.3 del Reg. CEE n. 2913/92 - Conseguenze - Responsabilità diretta dello spedizioniere doganale per il mancato pagamento dell'I.V.A. dovuta dall'importatore delle merci transitate in dogana - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
In relazione ad operazioni effettuate in epoca successiva al primo gennaio 1989, lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere in via diretta, ai sensi del secondo comma dell'art. 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, del mancato pagamento dell'I.V.A. dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, dovendo tale norma essere disapplicata, perché incompatibile con l'art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031/88, entrato in vigore il primo gennaio 1989, riprodotto nell'art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/92 (che ha istituito il cosiddetto codice doganale comunitario), il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell'adempimento dell'obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 18/04/1988 num. 1031 art. 2 com. 1, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)