Sez. 5, Sentenza n. 14312 del 26/09/2003 (Rv. 567178 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Merci transitate in dogana - Spedizioniere doganale - Responsabilità per il mancato pagamento dell'IVA dovuta dall'importatore - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
In tema di IVA, lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere del mancato pagamento dell'imposta dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, né in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (abrogato dall'art. 28 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ma applicabile "ratione temporis"), né in via diretta, ai sensi dell'art. 56 del medesimo d.P.R. n. 43 del 1973 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata con il citato art. 28 della legge n. 146 del 1998), dovendo tali norme essere disapplicate perché incompatibili con l'art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031 del 1988 - entrato in vigore l'1 gennaio 1989 e riprodotto nell'art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 (istitutivo del cosiddetto codice doganale comunitario), - il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell'adempimento dell'obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana. Inoltre, l'art. 8, comma terzo, della legge 25 luglio 2000, n. 213 - norma di interpretazione autentica dell'art. 2 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito nella legge n. 17 del 1994, e quindi avente efficacia retroattiva, - esclude espressamente lo spedizioniere doganale dalla responsabilità per il pagamento dell'IVA, a fronte di dichiarazione d'intento da lui presentata in dogana, tenendone responsabili soltanto coloro (cessionari, committenti, importatori) che tale dichiarazione abbiano sottoscritto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 41, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 56 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 2, Legge 27/02/1984 num. 17, Legge 08/05/1998 num. 146 art. 28, Legge 25/07/2000 num. 213 art. 8, Regolam. Consiglio CEE 18/04/1988 num. 1031, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)