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Sez. 1, Sentenza n. 6809 del 19/11/1986 (Rv. 448923 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - PRECETTO - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA - SENTENZA - OPPOSIZIONE A PRECETTO - APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA AD UNA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI APPELLO - ILLEGITTIMITÀ - ECCEZIONE DEL CREDITORE OPPOSTO DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPELLO PRIMA DELLA SPEDIZIONE DEL TITOLO - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ADITO - ACCERTAMENTO DELL'ESTINZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448923-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - PRECETTO - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA - SENTENZA - OPPOSIZIONE A PRECETTO - APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA AD UNA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI APPELLO - ILLEGITTIMITÀ - ECCEZIONE DEL CREDITORE OPPOSTO DI ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPELLO PRIMA DELLA SPEDIZIONE DEL TITOLO - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ADITO - ACCERTAMENTO DELL'ESTINZIONE - CONSEGUENZE.*

Nel giudizio di opposizione a precetto, proposto dal debitore per sostenere che il titolo, costituito da una sentenza di primo grado, è stato illegittimamente munito dal cancelliere della formula esecutiva quando era ancora pendente procedimento d'appello, la deduzione del creditore opposto, rivolta ad invocare l'Estinzione di detto procedimento d'appello prima della spedizione del titolo, vale ad investire il giudice adito, anche in fase di gravame, del potere- dovere di accertare quell'Estinzione, e tale accertamento, ove positivo, comporta il riconoscimento della regolarità del titolo medesimo, in quanto spiega effetti retroattivi a partire dalla data del verificarsi del fatto estintivo. (V 1928/76, mass n 380726).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)