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Sez. L, Sentenza n. 1928 del 28/05/1976 (Rv. 380726 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL PROCESSO - OMESSA RIASSUNZIONE - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO PROCESSO - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CONVENUTO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DETERMINATA DALLA PRIMA CITAZIONE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DEL RELATIVO CARATTERE ISTANTANEO O MENO - POTERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1976-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380726-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEL PROCESSO - OMESSA RIASSUNZIONE - INSTAURAZIONE DI UN NUOVO PROCESSO - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CONVENUTO - INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE DETERMINATA DALLA PRIMA CITAZIONE - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DEL RELATIVO CARATTERE ISTANTANEO O MENO - POTERE DEL GIUDICE.*

Qualora il creditore, anziche provvedere alla riassunzione di giudizio interrotto o sospeso, preferisca iniziarne uno nuovo ed autonomo contro il debitore originariamente evocato, ovvero contro coobbligato solidale del medesimo, il giudice del nuovo processo, a seguito di eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, puo indagare incidenter tantum sull'Estinzione o meno del precedente processo, al fine di affermare il carattere istantaneo o permanente dell'interruzione della prescrizione determinata dalla prima citazione (artt 2945 secondo e terzo comma e 1310 primo comma cod civ), dovendosi ritenere implicita nell'eccezione di prescrizione l'istanza per l'indicato accertamento incidentale. (V 3111/74, mass n 371585; (V 2167/66, mass n 324236).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)