Sez. 2, Sentenza n. 6073 del 10/02/1976 Ud. (dep. 15/05/1976) Rv. 133572 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - GIUDICE CHE, IN OSSERVANZA DEL DISPOSTO DELL'ART 152 COD PROC PEN APPLICHI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITA, DI NON PUNIBILITA, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - GIUDICE CHE, IN OSSERVANZA DEL DISPOSTO DELL'ART 152 COD PROC PEN APPLICHI UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Per l'osservanza dell'Obbligo della motivazione il giudice che, in applicazione dell'art 152 cod proc pen applichi una causa estintiva del reato, non ha l'Obbligo di una specifica motivazione con riferimento alle risultanze processuali, per giustificare il mancato proscioglimento del merito, perche l'insussistenza delle condizioni richieste da codesta norma si desume per implicito dalla stessa declaratoria di Estinzione, la quale presuppone che il giudice medesimo, pregiudizialmente all'applicazione dell'amnistia, non si e sottratto all'adempimento del suo dovere funzionale dell'accertamento dell'inesistenza di prove che impongano il proscioglimento nel merito. Il predetto principio viene meno solo nel caso in cui vi sia un'implicita richiesta motivata di proscioglimento con formula piena a norma del gia citato articolo. In tal caso il giudice non puo esimersi dall'Obbligo di dar conto della decisione difforme, ponendo in evidenza le ragioni che hanno reso inapplicabile il secondo comma dell'art 152 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)