Sez. 2, Sentenza n. 2452 del 27/09/1982 Ud. (dep. 22/03/1983) Rv. 157999 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA SUL MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA SUL MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudice quando applica una causa estintiva del reato non ha Obbligo di motivare specificamente in relazione alle risultanze processuali il mancato proscioglimento nel merito, perché l'inesistenza delle condizioni per l'assoluzione con formula piena si desume per implicito dalla stessa declaratoria di Estinzione la quale presuppone che il giudice medesimo, pregiudizialmente all'applicazione della causa estintiva, non si sia sottratto all'adempimento del suo dovere funzionale di accertare in concreto l'inesistenza di prove che il fatto non sussiste o che lo imputato non l'ha commesso o che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il predetto principio viene meno solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una specifica richiesta motivata di proscioglimento con formula piena a norma dell'art. 152, secondo comma, cod. proc. pen.. in tal caso il giudice non può esimersi dall'Obbligo di spiegare adeguatamente le ragioni che rendono inapplicabile detta norma. (Conf mass n 154717; (Conf mass n 140430; (Conf mass n 133572).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)