Sez. 6, Sentenza n. 3419 del 11/09/1997 Cc. (dep. 12/11/1997) Rv. 208830 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Trasmissione degli atti - Al GIP e al Tribunale del riesame - Scelta - Spetta al P.M. - Conseguenze in ordine alla nullità ex art. 309 ultimo comma cod. proc. pen.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In materia di riesame delle misure cautelari, pure dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332, spetta al pubblico ministero la scelta degli atti (o di alcune parti di essi) da presentare al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen. e la sanzione di nullità prevista dall'ultimo comma dell'art. 309 riguarda l'omessa trasmissione di tali atti e non di quelli (o delle parti non trasmesse) che il pubblico ministero abbia ritenuto di tenere "coperti" ai fini delle ulteriori indagini:
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)