Sez. 1, Sentenza n. 5426 del 21/10/1996 Cc. (dep. 19/11/1996) Rv. 206039 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Trasmissione di atti al G.I.P. e al Tribunale del riesame - Verbali integrali di dichiarazioni accusatorie - Obbligo di trasmissione - Insussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
Non sussiste alcun obbligo, a carico del pubblico ministero, di trasmettere al giudice per le indagini preliminari prima e al tribunale poi, in sede di riesame, i verbali contenenti le dichiarazioni accusatorie nella loro integrità. E invero, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995 n. 332, spetta al P.M. la scelta degli atti (o di alcune parti di essi) da presentare al G.I.P. ai sensi dell'art. 291 cod. proc. pen. e la sanzione di nullità prevista dall'ultimo comma dell'art. 309 stesso codice riguarda l'omessa trasmissione di tali atti e non di quelli (o delle parti non trasmesse) che il P.M. abbia ritenuto di tenere "coperti" a fini di ulteriori indagini.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)