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Sez. U, Sentenza n. 5526 del 12/12/1989 (Rv. 464544 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464544-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ.*

Anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto soggetto al disposto dell'art. 365 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da avvocato (iscritto nell'apposito albo) munito di procura speciale, conferita cioè con specifico riferimento alla fase processuale da instaurarsi davanti alle Sezioni Unite della suprema Corte, nonché prima della notificazione del ricorso medesimo. (Conf 4547/86, mass n 447290).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)