Sez. U, Sentenza n. 5526 del 12/12/1989 (Rv. 464544 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ.*
Anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto soggetto al disposto dell'art. 365 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da avvocato (iscritto nell'apposito albo) munito di procura speciale, conferita cioè con specifico riferimento alla fase processuale da instaurarsi davanti alle Sezioni Unite della suprema Corte, nonché prima della notificazione del ricorso medesimo. (Conf 4547/86, mass n 447290).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)