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Sez. U, Sentenza n. 4547 del 14/07/1986 (Rv. 447290 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447290-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ.*

Anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto soggetto al disposto dell'art. 365 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da avvocato (iscritto nell'apposito albo) munito di procura speciale, conferita cioè con specifico riferimento alla fase processuale da instaurarsi davanti alle Sezioni Unite della suprema Corte, nonché prima della notificazione del ricorso medesimo, restando esclusa ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione. Pertanto, deve essere negata l'ammissibilità del regolamento preventivo, che venga proposto in base a procura generale alle liti, ancorché essa includa il potere di rappresentanza in giudizio davanti alla Corte di Cassazione (ma senza il suddetto specifico riferimento), mentre resta in proposito irrilevante che la parte abbia successivamente sottoscritto un atto di "ricognizione" del contenuto del pregresso mandato, ove tale atto non possa di per sè valere come autonoma procura speciale (nella specie, in quanto posteriore alla notificazione del ricorso, e peraltro privo di elementi sufficienti per l'individuazione della causa, nonché, mancante essendo sottoscritto all'estero, della legalizzazione della firma). (V 5907/83, mass n 430750; (V 2210/78, mass n 391603).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)