diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1284 del 10/05/1995 Cc. (dep. 26/05/1995) Rv. 201764 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione | Proroga della custodia cautelare - Diversità di istituti - Ragioni - Conseguenza: requisito della prossimità di scadenza dei termini - Previsione dell'art. 305, secondo comma cod. proc. pen. ai fini della proroga - Estensibilità alla sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201764-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Sospensione

Gli artt. 304, secondo comma e 305, secondo comma cod. proc. pen disciplinando ciascuno un istituto diverso: quello della sospensione dei termini e quello della proroga della custodia cautelare. Il primo, che attiene al giudizio, dà luogo ad un prolungamento di durata "ex ante" indeterminata e riguarda sia i termini intermedi di fase, sia il termine di durata complessiva di cui all'art. 303, quarto comma cod. proc. pen.. Il secondo che concerne le indagini, opera per un periodo di tempo determinato e riguarda solo il termine di fase delle indagini preliminari. In ragione di tale diversità, il requisito che i termini siano prossimi a scadere, previsto solo in relazione alla proroga dell'art. 305, secondo comma cod. proc. pen., non è estensibile alla sospensione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)