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Sez. 2, Sentenza n. 44625 del 12/07/2013 Cc. (dep. 05/11/2013) Rv. 257514 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Particolare complessità del dibattimento - Giudizio di carattere prognostico - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257514-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Il giudizio di complessità del dibattimento, ex art. 304 comma secondo cod. proc. pen. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha necessariamente carattere prognostico e, pertanto, deve essere formulato in ragione dell'attività da compiere e non già con riguardo all'attività espletata ed esaurita. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso avesse rilevanza la circostanza che il dibattimento, nella specie di appello, si possa concludere in sole due udienze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)