Sez. L, Sentenza n. 4320 del 05/07/1980 (Rv. 408185 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITA DELL'ATTO INTRODUTTIVO - DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INSUSSISTENZA DI TALE NULLITA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITA DELL'ATTO INTRODUTTIVO - DECLARATORIA DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - INSUSSISTENZA DI TALE NULLITA - ACCERTAMENTO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE.*
Il giudice dell'appello, il quale ritenga insussistente la nullita dell'atto introduttivo dichiarata dal primo giudice, deve decidere la causa nel merito, non rientrando tale caso fra le tassative ipotesi di rimessione in primo grado previste dall'art 354 cod proc civ. (V 969/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)