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Sez. 1, Sentenza n. 724 del 08/02/1982 (Rv. 418527 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER OMESSA INDICAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418527-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - PER OMESSA INDICAZIONE DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE NELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INAMMISSIBILITÀ.*

La nullità del procedimento e della sentenza di primo grado, derivante dal fatto che nell'atto introduttivo del giudizio sia stata omessa l'indicazione dell'udienza di comparizione, non comporta l'Obbligo del giudice di appello, davanti al quale la parte interessata abbia dedotto la nullità medesima, di rimettere la causa al primo giudice, ma solo l'Obbligo di ammettere la parte appellante ad esercitare in appello tutte le attività che le siano state precluse in conseguenza della nullità, non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi stabilite dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. (V 4320/80, mass n 408185; (V 3805/78, mass n 393360; (V 2615/78, mass n 391974; (Conf 3878/77, mass n 387560; (contra 449/78, mass n 389749; (contra 3720/77, mass n 387378; (contra 4316/76, mass n 383023).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)