Sez. L, Sentenza n. 6439 del 08/06/1995 (Rv. 492734 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a termine durante l'esecuzione di un precedente contratto - Qualificabilità del rapporto come a tempo indeterminato ex art. 2, secondo comma, legge n. 230 del 1962 - Esclusione - Fattispecie relativa a licenziamento "ante tempus" di un dirigente sportivo contestante la validità dell'apposizione del termine.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel caso in cui un successivo contratto di lavoro subordinato a termine sia stipulato mentre è ancora in corso di esecuzione il precedente contratto, non sussistono i presupposti per la qualificabilità del rapporto come rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 230, ove non sia in questione l'ipotesi della pluralità di assunzioni a termine volte a eludere le disposizioni della legge, poiché mancano i presupposti delle altre due ipotesi previste dalla disposizione di legge, e cioè la continuazione del rapporto in via di mero fatto dopo la scadenza del termine e la riassunzione a termine entro un certo periodo di tempo rispetto alla scadenza del precedente contratto a termine. (Nella specie, in base al suindicato principio - oltre che per concorrenti ragioni d'indole processuale - è stato rigettato il motivo di ricorso con cui la società datrice di lavoro di un dirigente sportivo licenziato "ante tempus" e agente per il risarcimento del relativo danno mirava a contestare la validità dell'apposizione del termine).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)