Sez. L, Sentenza n. 9472 del 19/12/1987 (Rv. 456578 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - FISSAZIONE DEL TERMINE NON CON RIFERIMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ASSENZA DEL DIPENDENTE DA SOSTITUIRE MA CON INDICAZIONE DI UNA DATA DETERMINATA - PROROGA DEL CONTRATTO - DISCIPLINA EX ART. 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO A TERMINE ALLA SCADENZA DELLA PROROGA DEL PRECEDENTE - PRECLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - FISSAZIONE DEL TERMINE NON CON RIFERIMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ASSENZA DEL DIPENDENTE DA SOSTITUIRE MA CON INDICAZIONE DI UNA DATA DETERMINATA - PROROGA DEL CONTRATTO - DISCIPLINA EX ART. 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO A TERMINE ALLA SCADENZA DELLA PROROGA DEL PRECEDENTE - PRECLUSIONE - LIMITI.*
Nella stipulazione di un contratto di lavoro a termine, ove questo invece che in riferimento all'effettiva cessazione dell'assenza del dipendente da sostituire ("dies certus an, incertus quando), sia fissato ad una data determinata, l'eventuale proroga del detto contratto è soggetto al precetto di cui all'art. 2 comma primo della legge n. 230 del 1962, con la conseguente preclusione della possibilità di stipulare un nuovo contratto a termine alla scadenza della proroga del precedente (qualora non siano decorsi gli intervalli minimi di cui al comma secondo dell'art. 2 della citata legge), e ciò anche se persiste l'originaria causa giustificativa dell'assunzione a termine. (V 5324/86, mass n 447886; (V 1371/86, mass n 444795).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. B, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)