Sez. 2, Ordinanza n. 18973 del 10/06/2026 (Rv. 678983-01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE | Scioglimento di comunione ereditaria - Collazione - Domanda di prelevamento proposta nel corso del giudizio di divisione - Preclusione - Insussistenza - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - IN GENERE
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, qualora il coerede donatario abbia optato per la collazione per imputazione, i coeredi non donatari possono proporre la domanda di prelevamento di beni in natura dalla massa, in proporzione delle rispettive quote, anche nel corso del giudizio di divisione, fino alla definizione delle operazioni divisionali, non sussistendo al riguardo alcuna preclusione processuale, trattandosi di domanda che inerisce alla collazione, per la cui operatività, non essendo un'azione ma un istituto di diritto sostanziale, è sufficiente la domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e l'esistenza di beni oggetto di pregressa donazione.
Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)