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Sez. 3, Sentenza n. 16236 del 09/07/2010 (Rv. 614077 - 01)

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Stampa - Diritto di cronaca - Bilanciamento con i diritti della persona alla reputazione e riservatezza.
Stato
decisa il 2010-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614077-01

STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

Nel bilanciamento tra diritto alla informazione e diritti della persona alla reputazione ed alla riservatezza, il primo tendenzialmente prevale sui secondi, attesa, ex art. 1, comma 2 Cost., la funzionale correlazione della informazione con l'esercizio della sovranità popolare, che solo in presenza di una opinione pubblica compiutamente informata può correttamente dispiegarsi, ed alla luce anche della legislazione ordinaria (artt. 25 legge n. 675 del 1996, 20 d.lgs. n. 467 del 2001, 12 d.lgs. n. 196 del 2003) che, appunto, riconduce reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni rispetto al generale principio di tutela della informazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 1 com. 2, Costituzione art. 15, Costituzione art. 21, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)