Sez. 3, Sentenza n. 2751 del 08/02/2007 (Rv. 595795 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diritto di cronaca - Limiti - Verità oggettiva della notizia - Nozione- - Fattispecie.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
Il legittimo esercizio del diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta rappresentazione del fatto percepito dal giornalista, che deve rendere inequivoco il tipo di percezione, spiegando se è relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico ed inoltre se è diretta ovvero indiretta. La verità della notizia può anche essere solo putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca; pertanto l'esimente del diritto di cronaca opera se il giornalista in buona fede ritenga vera una notizia che si riveli falsa in un secondo momento, sempre che l'abbia accuratamente verificata. (Nella specie, relativa all'attribuzione all'attore di azioni di molestia sessuale in danno di una dipendente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il dolo della diffamazione, nonostante la produzione di sentenze di proscioglimento del ricorrente dai reati di atti di libidine e lesioni volontarie, sulla base del fatto, di per sé idoneo, che nel giudizio penale era passata in giudicato l'affermazione della sua responsabilità per ingiurie a sfondo sessuale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)