Sez. L, Sentenza n. 7588 del 16/12/1986 (Rv. 449614 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - CONDANNA DELL'INPS AL PAGAMENTO DELLA PENSIONE ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO - CONDIZIONI - REQUISITO REDDITUALE - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - GIUDICATO FORMATOSI IN DIFETTO, DI TALE ACCERTAMENTO - DISCONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ENTE PREVIDENZIALE - INAMMISSIBILITÀ - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELLA PENSIONE - POTERE DELL'ENTE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE CON DECORRENZA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - CONDANNA DELL'INPS AL PAGAMENTO DELLA PENSIONE ANCHE PER IL PERIODO SUCCESSIVO - CONDIZIONI - REQUISITO REDDITUALE - ACCERTAMENTO - NECESSITÀ - GIUDICATO FORMATOSI IN DIFETTO, DI TALE ACCERTAMENTO - DISCONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ENTE PREVIDENZIALE - INAMMISSIBILITÀ - SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELLA PENSIONE - POTERE DELL'ENTE - CONDIZIONI.*
Il giudice che accerti, in favore dell'assicurato, il diritto alla pensione d'Invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore (26 novembre 1983) del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (il quale, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, prevede che la pensione d'Invalidità non è attribuita, e se attribuita ne è sospesa la corresponsione, ove l'assicurato od il pensionato siano percettori di redditi superiori ad una determinata misura) deve - per poter pronunciare la condanna dell'i.N.P.S. al pagamento della pensione anche per il periodo successivo a quello di operatività della nuova normativa - accertare, in applicazione dello ius superveniens, la situazione reddituale dell'assicurato medesimo che condiziona la concreta erogabilità della prestazione. Peraltro, il giudicato, ancorché formatosi in difetto della concreta verifica di tale situazione reddituale, contenendo l'accertamento non solo del diritto alla pensione d'Invalidità ma anche della sua concreta erogabilità, non può essere disconosciuto dall'ente previdenziale, che ha solo la possibilità di sospendere l'erogazione della pensione per il periodo successivo alla formazione del giudicato predetto ove il reddito del pensionato risulti superiore al massimo legale. (V 4241/85, mass n 441735; (V 1236/85, mass n 439347; (V 311/85, mass n 438536).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)