Sez. L, Sentenza n. 311 del 23/01/1985 (Rv. 438536 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI REDDITO EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - REVOCA DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DELLA RELATIVA CORRESPONSIONE - NECESSITÀ - SUCCESSIVA RIDUZIONE DEL REDDITO AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PREDETTA O RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA - CONSEGUENZE - ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA EX ART. 8 CIT. E LEGGE DI CONVERSIONE N. 638 DEL 1983 - COINCIDENZA CON L'ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA ULTIMA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI REDDITO EX ART. 8 DEL D.L. N. 463 DEL 1983 - REVOCA DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DELLA RELATIVA CORRESPONSIONE - NECESSITÀ - SUCCESSIVA RIDUZIONE DEL REDDITO AL DI SOTTO DELLA SOGLIA PREDETTA O RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA - CONSEGUENZE - ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA EX ART. 8 CIT. E LEGGE DI CONVERSIONE N. 638 DEL 1983 - COINCIDENZA CON L'ENTRATA IN VIGORE DI QUESTA ULTIMA.*
In virtù dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica ecc.), nel testo risultante dalle modifiche operate dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, il superamento della soglia di reddito, ivi indicata, che impedisce l'attribuzione della pensione d'Invalidità, comporta, ove verificatosi successivamente all'attribuzione della pensione, non la "revoca", ossia la rimozione ex nunc, della pensione medesima - come disposto, invece, nel testo originario dell'art. 8 citato - ma soltanto la "sospensione" della sua corresponsione, che si risolve in una temporanea inesigibilità della prestazione pensionistica priva di ogni incidenza sull'accertata esistenza del diritto e destinata a cessare con la successiva riduzione del reddito al di sotto della soglia predetta e, comunque, al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. L'entrata in vigore di tale normativa, risultante dagli emendamenti modificativi inseriti dalla legge di conversione, coincide, in Mancanza di diversa disposizione, con la data di entrata in vigore (26 novembre 1983) di tale legge. (V 669/72, mass n 356751; (V 669/72, mass n 356749; (V 242/71, mass n 349680 e 349681; (V 3211/69, mass nn 343210 e 343211).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 8, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)