Sez. 5, Sentenza n. 15630 del 24/07/2015 (Rv. 636112 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 - Disciplina speciale in deroga a quella ordinaria - Presupposti di fatto - Onere probatorio a carico del cessionario - Conseguenze in caso di incertezza probatoria - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema d'IVA, il regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, convertito con modificazioni nella legge n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale, derogatorio dell'ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone, oltre alla regolarità formale della documentazione contabile, che il contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, risultando altrimenti inapplicabile indipendentemente dalla consapevolezza che il cessionario ne abbia. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito e ritenuto legittimo l'avviso di accertamento fondato sull'elemento presuntivo della presenza tra i cedenti di società di autonoleggio che, utilizzando i veicoli come beni strumentali all'esercizio dell'impresa, avevano diritto di portare in detrazione l'IVA).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)