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Sez. 5, Sentenza n. 26852 del 18/12/2014 (Rv. 633716 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 - Disciplina speciale in deroga a quella ordinaria - Carattere opzionale - Presupposti di fatto - Onere probatorio a carico del cessionario - Conseguenze in caso di incertezza probatoria.
Stato
decisa il 2014-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633716-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA, il regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rappresentando un regime speciale, di carattere opzionale, derogatorio dell'ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone al contribuente di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l'applicazione. Ne consegue che l'assenza o il difetto di detta prova comporta l'inapplicabilità del regime impositivo "de quo".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 38 com. 4, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)