Sez. 3, Sentenza n. 2961 del 28/02/2002 (Rv. 552671 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Affitto di fondi rustici - Azione di rilascio del fondo - Esercizio dell'azione da parte di tutti i comproprietari - Litisconsorzio processuale - Impugnazione della sentenza nei confronti di alcuni di loro - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Nel giudizio promosso da tutti i comproprietari per conseguire il rilascio di un fondo rustico non è configurabile un litisconsorzio necessario di carattere sostanziale; tuttavia, poiché la nozione di inscindibilità della causa si estende anche alle ipotesi di litisconsorzio cosiddetto processuale, la presenza di tutti i concedenti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine al medesimo contratto e nei confronti di più soggetti che siano stati tutti parti del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)