Sez. L, Sentenza n. 14753 del 30/12/1999 (Rv. 532652 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Litisconsorzio processuale - Natura - Funzione - Domanda giudiziale di vari eredi diretta a far valere un credito del dante causa - Inscindibilità - Persistenza in sede di impugnazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE
La nozione di inscindibilità della causa si estende anche alle ipotesi di litisconsorzio cosiddetto processuale, in cui non è configurabile un litisconsorzio necessario di carattere sostanziale, e tuttavia la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio, come, specificamente, nel caso in cui vari eredi abbiano agito nello stesso giudizio al fine di far avere un credito (nella specie pensionistico) del loro dante causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)