Sez. 1, Sentenza n. 6256 del 28/11/1979 (Rv. 402986 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE AD AGIRE ANCHE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE AD AGIRE ANCHE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA.*
Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione a proprio favore delle spese di giudizio e degli onorari, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo ed assume, in detti limiti, la qualita di parte legittimata ad agire anche in Sede di impugnazione. (Conf 4451/78, mass n 394112).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)