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Sez. 3, Sentenza n. 4451 del 05/10/1978 (Rv. 394112 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA O RIGETTO DELL'ISTANZA - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1978-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394112-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA O RIGETTO DELL'ISTANZA - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE - CARATTERE ESCLUSIVO.*

La distrazione delle spese giudiziali crea un autonomo diritto nel difensore con procura e pertanto, qualora il giudice abbia omesso di pronunciare sull'istanza o abbia negato la chiesta distrazione, solo il difensore, e non anche la parte da lui rappresentata, e legittimato a proporre impugnazione. (Conf 2078/74, mass n 370375).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)