Sez. 1, Sentenza n. 5107 del 25/05/1994 (Rv. 486766 - 01)
Credito - Istituti o enti di credito - Altre aziende di credito - Vigilanza e controllo | Debiti della così detta clientela "in sofferenza" - Informazioni relative - Trasmissione alla Banca d'Italia - Obbligo del direttore generale dell'istituto controllato - Configurabilità - Violazione di tale obbligo - Sanzionabilità.
Credito - Istituti o enti di credito - Altre aziende di credito - Vigilanza e controllo
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 87 della legge bancaria di cui al R.D. legge 12 marzo 1936, n. 375 - convertito in legge 7 marzo 1938, n. 141 -, l'obbligo delle aziende di credito di trasmettere alla Banca d'Italia, sotto pena di apposita sanzione, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto ha ad oggetto anche le informazioni relative ai debiti della così detta clientela "in sofferenza", al fine di consentire ai preposti organi di vigilanza la più esatta conoscenza della contabilità aziendale, con la conseguenza che, essendo la competenza alla trasmissione di tali informazioni riferibile al direttore generale dell'istituto controllato, è sanzionabile il comportamento omissivo di questi in applicazione della succitata normativa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 31, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 87, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)