Sez. 1, Sentenza n. 6529 del 03/07/1998 (Rv. 516938 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Fattispecie in tema di sanzioni irrogate per violazione della legge bancaria.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
È legittima la motivazione "per relationem" dei provvedimenti amministrativi inflittivi di sanzioni che risulti strutturata secondo un inequivoco richiamo agli atti del procedimento istruttorio contenenti gli elementi necessari al controllo giurisdizionale del provvedimento stesso, tra cui rilevo dominante assume il verbale di accertamento delle infrazioni, dal quale emergono, di regola, le ragioni e gli elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione dinanzi alla autorità giudiziaria (principio affermato con riferimento ad un procedimento sanzionatorio relativo a presunte violazioni della legge bancaria).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 31, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 32, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 35, Legge 07/03/1938 num. 141 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)