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Sez. 2, Ordinanza n. 3343 del 14/02/2026 (Rv. 676971-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO | Vendita di immobile destinato ad abitazione - Mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipula del contratto - Risarcimento del danno - Presupposti - Difetto di prova del danno - Conseguenze. VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - CONSEGNA DELLA COSA - COSA DIVERSA DALLA PATTUITA ("ALIUD PRO ALIO") - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676971-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di vendita di immobile destinato ad abitazione, il mancato rilascio del certificato di abitabilità, al momento della stipula del contratto, è fonte di responsabilità risarcitoria se sono provati l'an, il quomodo e il quantum del danno, mentre, in mancanza di tale prova, il risarcimento del danno non spetta, soprattutto se sia accertato che il mancato rilascio non ha impedito alla parte acquirente di utilizzare il bene come abitazione, senza subire i pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare, anche in termini di spese per l'acquisizione di tale certificato.

Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)