Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12226 del 18/05/2018 (Rv. 648536 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Certificato di abitabilità - Omessa consegna - Risarcimento del danno parametrato ai canoni locatizi non riscossi - Condizioni.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di compravendita immobiliare, qualora il venditore ometta di consegnare il certificato di abitabilità e, tuttavia, si accerti l'utilizzabilità del bene, il compratore non può chiedere il risarcimento del danno commisurato all'importo dei canoni di locazione perduti, atteso che il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d'uso di un bene immobile o alla sua abitabilità non è in sé di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)