Sez. 4, Sentenza n. 2277 del 20/01/1998 Ud. (dep. 23/02/1998) Rv. 210263 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Assunzione di fatto di mansioni di preminenza e direzione - Comporta responsabilità - Responsabilità concorrente di altri - Irrilevanza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 27.4.1955, n.547, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo. (Nella fattispecie l'imputato, nonostante formalmente unica intestataria dell'impresa fosse la moglie, è stato ritenuto contitolare sulla base delle dimensioni modeste dell'impresa, dell'inesistenza di altra attività lavorativa al momento dell'incidente ed in particolare dell'avere egli assunto ed istruito l'infortunato, che mai aveva avuto rapporti con la donna).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)