Sez. 3, Sentenza n. 11406 del 06/07/1999 Ud. (dep. 07/10/1999) Rv. 215065 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Qualifica di preposto - Criteri di attribuzione - Conseguenze.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il conferimento della qualifica di preposto deve essere attribuita, più che in base a formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa. Ne consegue che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto a norma dell'art.4 D.P.R. 27 aprile 1955, n.547, all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori.
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)