Sez. 3, Sentenza n. 1343 del 28/04/1972 (Rv. 357889 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - AMMISSIBILITA IN CORSO DI GIUDIZIO ORIGINARIAMENTE UNICO - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE ALLA SEPARAZIONE FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - AMMISSIBILITA IN CORSO DI GIUDIZIO ORIGINARIAMENTE UNICO - CONDIZIONI - OPPOSIZIONE ALLA SEPARAZIONE FORMULATA PER LA PRIMA VOLTA IN COMPARSA CONCLUSIONALE - INAMMISSIBILITA.*
Il giudizio di risarcimento dei danni, originariamente unico, puo essere limitato all'accertamento del solo an debeatur a seguito di un accordo processuale delle parti, ovvero in dipendenza della mancata opposizione del convenuto all'istanza dell'attore. A tale riguardo occorre distinguere fra opposizione all'istanza di limitazione del giudizio ed opposizione nel merito, in quanto soltanto la prima ha effetto preclusivo rispetto ad una pronunzia limitata all' an debeatur. Peraltro, non puo essere presa in considerazione l'opposizione formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale, poiche, trattandosi di una eccezione in senso proprio, soggiace alla preclusione derivante dalla sua mancata deduzione nelle conclusioni. (V 279'70, mass n 345143; 3704'69, mass n 343962; 3765'68, mass n 337147 (V 1492'66, mass n 322967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)