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Sez. 2, Sentenza n. 1492 del 07/06/1966 (Rv. 322967 - 01)

RISARCIMENTO DEI DANNI - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULL'AN E SUL QUANTUM - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322967-01

RISARCIMENTO DEI DANNI - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEI GIUDIZI SULL'AN E SUL QUANTUM - CONDIZIONI.*

Il giudizio di risarcimento dei danni, originariamente unico, puo essere limitato all'accertamento del solo an debeatur a seguito di un accordo processuale delle parti, ovvero in dipendenza della mancata opposizione del convenuto all'istanza dell'attore. A tale riguardo occorre distinguere fra opposizione all'istanza di limitazione del giudizio ed opposizione nel merito, in quanto soltanto la prima ha effetto preclusivo rispetto ad una pronunzia limitata all'an debeatur. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)