Sez. 1, Sentenza n. 1788 del 06/03/1996 (Rv. 496168 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Distacco o prestito di personale - Operazione imponibile - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di I.V.A., ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, il distacco o prestito di personale (la cui nozione non va limitata al caso del distacco di poche unità) non costituisce operazione imponibile, purché l'impresa beneficiaria corrisponda il solo costo di tale utilizzazione, cioè la retribuzione, gli oneri fiscali e previdenziali, e le spese sostenute dai dipendenti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)