Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 11/05/1998 (Rv. 515318 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Inadempimento contrattuale - Mediazione - Risarcimento del danno - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA - che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi - le somme dovute dal committente per eventuali inadempienze nei confronti del mediatore o per rinuncia alla proposta irrevocabile di acquisto dal medesimo sottoscritta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)