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Sez. 2, Sentenza n. 97 del 09/01/1997 (Rv. 501597 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto a prestazioni corrispettive - Stipulazione di reciproche prestazioni in relazione di sinallagmaticità - Inadempimento ad una di esse - Risolubilità del contratto.
Stato
decisa il 1997-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501597-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Ai fini della risoluzione di un contratto non è di scarsa importanza l'inadempimento ad un'obbligazione che benché ulteriore rispetto a quelle tipiche di esso è, per volontà delle parti, collegata alle stesse con vincolo di corrispettività (nella specie obbligo di non rivendere la merce in determinati mercati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)