Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 08/06/1973 (Rv. 364547 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - RISOLUZIONE CONVENZIONALE - STIPULAZIONE DI RECIPROCHE PRESTAZIONI IN RELAZIONE DI SINALLAGMATICITA A CARICO DELLE PARTI - INADEMPIMENTO D'UNA DI ESSE - RIMEDI APPLICABILI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RISOLUTIVO.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - RISOLUZIONE CONVENZIONALE - STIPULAZIONE DI RECIPROCHE PRESTAZIONI IN RELAZIONE DI SINALLAGMATICITA A CARICO DELLE PARTI - INADEMPIMENTO D'UNA DI ESSE - RIMEDI APPLICABILI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RISOLUTIVO.*
Anche nell'ipotesi di risoluzione - giudiziale o convenzionale - di un contratto sinallagmatico, le reciproche prestazioni delle parti, che conseguono alla risoluzione, restano tra loro collegate dal vincolo di corrispettivita, specie quando le parti abbiano regolato le modalita di esecuzione della risoluzione. In conseguenza, qualora un contratto risolutorio abbia regolato le modalita di scioglimento del preesistente rapporto, prevedendo a carico delle parti reciproche prestazioni, legate da rapporto di corrispettivita, non puo non trovare applicazione il rimedio della risoluzione per inadempimento con il conseguente ripristino della situazione preesistente al contratto risolto. (nella specie, tra venditore e compratore di un macchinario era stata convenuta la risoluzione del contratto, con l'Obbligo per il compratore di trasportare a sue spese il macchinario stesso nella Sede della ditta venditrice e per il venditore di inviare mensilmente la somma occorrente per l'Estinzione delle cambiali in circolazione. Poiche il venditore aveva sospeso l'invio di dette somme prima che fosse stato raggiunto l'ammontare complessivo fissato, il compratore chiedeva la risoluzione dell'accordo risolutorio).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)