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Sez. 2, Sentenza n. 1768 del 06/07/1966 (Rv. 323446 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE - IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA NEL TERMINE DI UN ANNO.*
Stato
decisa il 1966-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323446-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE - IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA NEL TERMINE DI UN ANNO.*

Qualora la parte si sia costituita in giudizio con l'assistenza di un procuratore legale e, cio nonostante, la sentenza sia stata notificata al suo domicilio invece che al procuratore costituito, il ricorso per Cassazione e proponibile nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. (Conf 1510/64; 654/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)