Sez. 2, Sentenza n. 1768 del 06/07/1966 (Rv. 323446 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE - IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA NEL TERMINE DI UN ANNO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE - IMPUGNABILITA DELLA SENTENZA NEL TERMINE DI UN ANNO.*
Qualora la parte si sia costituita in giudizio con l'assistenza di un procuratore legale e, cio nonostante, la sentenza sia stata notificata al suo domicilio invece che al procuratore costituito, il ricorso per Cassazione e proponibile nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. (Conf 1510/64; 654/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)