Sez. 2, Sentenza n. 295 del 05/02/1971 (Rv. 349784 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE (A MANI PROPRIE) - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - APPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PERSONALMENTE ALLA PARTE (A MANI PROPRIE) - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - APPLICABILITA.*
Qualora la parte si sia costituita in giudizio con l'assistenza di un procuratore legale e, cio nonostante, la sentenza sia stata notificata al suo domicilio invece che al procuratore costituito, il ricorso per Cassazione e proponibile nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza. (Conf 1768'66 mass 323446, 294'71 mass n 349781).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)