Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 07/11/1990 Cc. (dep. 12/12/1990) Rv. 185991 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATI POLITICI - REATO POLITICO - NOZIONE - NECESSITÀ CHE VENGA TRATTA ANCHE DAI PRINCIPI FISSATI NELLA COSTITUZIONE A TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA - SUSSISTENZA.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI ESTRADIZIONE PER REATI POLITICI - REATO POLITICO - NOZIONE - NECESSITÀ CHE VENGA TRATTA ANCHE DAI PRINCIPI FISSATI NELLA COSTITUZIONE A TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA UMANA - SUSSISTENZA.*
Ai fini della individuazione dei limiti di operatività del divieto di estradizione per reati politici, la Determinazione dei connotati del reato politico deve trarsi anche dal contesto costituzionale, cioè dai principi fondamentali enunciati dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali della persona umana; tra tali principi devono comprendersi anche quelli fissati nelle norme che, seppur inserite nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini, ineriscono ai diritti fondamentali quali la libertà di espressione del proprio pensiero, la libertà di associazione, la libertà sindacale etc, nonché quelli sanciti negli artt. 24 e 27 cost. Relativi al diritto di difesa ed alla natura e finalità della pena. (V sez i, C C 15 dicembre 1989, Van anraat; (V mass n 180899).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 4, Costituzione art. 26 com. 2, Cod. Pen. art. 8 com. 3, Cod. Pen. art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)