Sez. 1, Sentenza n. 499 del 27/02/1989 Cc. (dep. 30/03/1989) Rv. 180899 - 01
REATO - IN GENERE - DELITTO POLITICO - NOZIONE AI FINI DELL'ESTRADIZIONE.*
REATO - IN GENERE - DELITTO POLITICO - NOZIONE AI FINI DELL'ESTRADIZIONE.*
In tema di estradizione, ai fini della qualificazione di un delitto come politico, il criterio soggettivistico contenuto nell'art. 8 cod. pen. va integrato sia con l'enunciazione dell'art. 10 cost. (secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale) e con le altre Disposizioni costituzionali che tutelano i valori primari della persona umana, sia con la specifica disciplina dei trattati e delle convenzioni sottoscritti e ratificati dall'Italia, ed in particolar modo con la norma dell'art. 13 della convenzione europea sul terrorismo, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1977 e ratificata dal nostro Paese con legge 26 novembre 1985 n. 719, che contempera il criterio soggettivistico con aspetti di oggettiva gravità del fatto individuati nella lesione di beni primari come la vita, l'integrità fisica e la libertà delle persone. (in applicazione di tali principi, la suprema Corte ha escluso il carattere politico dei reati di omicidio, tentato omicidio, strage, sequestro di persona e detenzione di armi contestati ad un aderente all'eta - l'organizzazione separatista basca - pur sottolineando la erroneità degli argomenti addotti in proposito dal giudice "a quo", secondo il quale ad escludere la qualifica politica, sotto il profilo soggettivo dei delitti in questione sarebbero bastati i tre rilievi: a) - dell'omogeneità del regime politico dello stato spagnolo a quello vigente in Italia; b) - del carattere, sicuramente "non politico", dell'obiettivo di conseguire il distacco di una regione dallo stato; C) - della natura, definita genericamente "di mero terrorismo", dei reati ascritti all'estradando). (V mass n 153125, per quanto valga, anteriore alla ratifica della convenzione europea sul terrorismo; (V mass n 152177, per quanto valga, anteriore alla ratifica della convenzione europea sul terrorismo; (V mass n 152176, per quanto valga, anteriore alla ratifica della convenzione europea sul territorio; (V mass n 136800, per quanto valga, anteriore alla ratifica della convenzione europea sul terrorismo).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Pen. art. 8 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/01/1977, Legge 26/11/1985 num. 719
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)