Sez. L, Sentenza n. 13521 del 16/09/2002 (Rv. 557421 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Diritto all'assegno di invalidità o pensione di inabilità - Invalidi ultracinquantacinquenni - Requisito dell'incollocabilità - Stato di disoccupazione o non occupazione - Configurabilità - Disciplina introdotta dalla legge n. 127 del 1997 - Rilevanza - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
Gli invalidi al lavoro di età superiore ai 55 anni, a norma dell'art. 1 legge n. 482 del 1968, non possono essere iscritti nelle speciali liste del collocamento obbligatorio previste dall'art. 19 legge cit., né tale divieto può ritenersi venuto meno a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997 (che ha abolito il limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni), atteso che tale legge non ha espressamente abrogato il limite di età per l'iscrizione al collocamento degli invalidi previsto dalla norma sopra citata né può ritenersi intervenuta un'abrogazione tacita di detta norma, in quanto le due leggi hanno campi di applicazione, realtà di riferimento e finalità non perfettamente coincidenti, onde non è dato cogliere tra le medesime quell'incompatibilità tra la norma successiva e la precedente idonea a configurare un'ipotesi di abrogazione tacita; ne consegue che, pur dopo l'entrata in vigore dalla citata legge n. 127 del 1997, ai fini del conseguimento dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità, per l'invalido ultracinquantacinquenne il requisito della cosiddetta "incollocazione" al lavoro si configura come stato di disoccupazione o non occupazione, la cui prova può essere fornita anche per presunzioni.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 15/05/1997 num. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)