Sez. L, Sentenza n. 2034 del 30/01/2006 (Rv. 586712 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Diritto all'assegno di invalidità - Invalidi maggiorenni in frequenza scolastica - Requisito dell'incollocabilità - Iscrizione nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - Necessità - Esclusione - Regolare frequenza scolastica secondo gli ordinamenti scolastici dello Stato - Rilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
In tema di prova del requisito dell'incollocazione al lavoro, ai fini del beneficio previsto dall'art.13, primo comma, della legge n.118 del 1971 per gli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata della nozione di incollocazione al lavoro, per i soggetti maggiorenni invalidi in frequenza scolastica va affermata l'equiparazione della regolare frequenza scolastica, secondo gli ordinamenti scolastici dello Stato, all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili, in quanto entrambi i comportamenti dimostrano la volontà di inserirsi, convenientemente, nel mondo del lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)