Sez. 5, Sentenza n. 5028 del 03/09/1998 Cc. (dep. 01/10/1998) Rv. 211524 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Trasmissione degli atti al G.I.P. o al Tribunale del riesame - Totalità degli atti - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione "elementi su cui la richiesta si fonda", adottata dall'art. 291, primo comma cod. proc. pen., richiamato dall'art. 309, quinto comma, dello stesso codice, esclude che il pubblico ministero sia tenuto a porre a disposizione, prima del giudice per le indagini preliminari e poi del tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti o, comunque, atti, quali le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti nella loro integralità: il termine "elementi" comprende, infatti, non soltanto atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale, nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini; un sistema, quello ora ricordato, che non impedisce il contraddittorio, che comunque può concretamente svilupparsi sulla valutazione dell'entità e della rilevanza degli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza impugnata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)