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Sez. 1, Sentenza n. 1872 del 05/03/1999 Cc. (dep. 10/05/1999) Rv. 213796 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Atti su cui si fonda la richiesta - Verbali di dichiarazioni accusatorie recanti "omissis"- Legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213796-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

Una dichiarazione accusatoria dal contenuto frammentario, perché documentata in un verbale coperto da vari "omissis", e anonima in ordine alla identità della persona che l'ha resa, può essere valutata quale fonte di prova, agli effetti della applicazione di una misura cautelare, soltanto nella ipotesi in cui le omissioni, sia relative alla identità del dichiarante che al relativo contenuto, siano state giustificate da obiettive e dichiarate esigenze di cautela processuale, tali da poter essere positivamente valutate dal giudice che deve controllarne la valenza processuale, e che il contenuto residuo della dichiarazione possa essere proficuamente utilizzato per un giudizio da parte del giudice in ordine alla sua credibilità oggettiva. In mancanza di tali caratteristiche, la dichiarazione è equiparabile ad un documento anonimo, la cui utilizzazione processuale è espressamente vietata dall'art. 240 cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)